AFFIDAMENTI ALLE CONTROLLATE E CONFLITTO D’INTERESSI
La stazione appaltante può affidare appalti alla sua società controllata che abbia quale amministratore un dipendente della stessa stazione appaltante, non essendovi alcun conflitto d’interesse.
Il Consiglio di Stato, con due sentenze coeve (V sezione, 6.5.2020, nn. 2863 e 2864), accogliendo la tesi sostenuta dallo Studio Legale Giardini Mazza Sanvido e Associati, ha ritenuto l’illegittimità di due annullamenti d’ufficio di due distinti affidamenti di ANAS ad una società controllata, entrambi in corso di esecuzione, uno gratuito e l’altro all’esito di una consultazione di tre operatori tratti dal proprio elenco fornitori e affidata al prezzo più basso. Secondo l’impostazione formalistica di ANAS, l’amministratore della società controllata, che era dipendente della stessa ANAS, sarebbe stato in conflitto d’interesse e avrebbe dovuto astenersi dal firmare i relativi contratti. Il Consiglio di Stato ha chiarito tra gli altri aspetti, aderendo alla tesi dei ricorrenti e riformando la contraria sentenza del TAR Piemonte, che un conflitto d’interesse si può ravvisare solo laddove si sia in presenza di un interesse personale di un dipendente della stazione appaltante che si configuri come “antagonista” rispetto a quello della stazione appaltante, situazione per nulla ravvisabile nella fattispecie. Si tratta di un caso che non risulta avere precedenti specifici in giurisprudenza.